Controlli periodici impianti di messa a terra: facciamo chiarezza

   

Controlli periodici impianti di messa a terra: Chi li effettua? E Quando?

Controlli periodici impianti di messa a terra quando vanno effettuati?

Controlli periodici impianti di messa a terra

Facciamo chiarezza, è il datore di lavoro che deve interessarsi a richiedere la verifica periodica! Oltre che ad effettuare manutenzione ordinaria agli impianti!!!

Secondo DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462

“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia
di installazioni e dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”

Vedasi “Art. 4 Verifiche periodiche -Soggetti abilitati”. I controlli periodici impianti di messa a terra, vanno effettuati ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

Controlli periodici impianti di messa a terra chi li  effettua?

Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si deve rivolgere all’ASL o all’ARPA o ad altri organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Vedasi elenco completo degli organismi abilitati dal Ministero ad effettuare le verifiche periodiche. Clicca qui

Il soggetto abilitato che effettua la verifica, rilascerà un certificato di verifica che deve essere conservato dal datore di lavoro per poi presentarlo in caso di ispezione.

Si ricorda che per effettuare una verifica l’impianto di terra, deve essere già registrato (all’ISPESL). Se l’impianto non è mai stato denunciato (entro trenta giorni dall’apertura dell’attività) il datore di lavoro deve presentare il modulo di denuncia dell’impianto di messa a terra all’INAIL. Il modello a cui mi riferisco è MODELLO INAIL 462-DE – Rev. 3, scaricabile da qui.

Sanzioni previste

Il DPR 462/01 non indica le sanzioni per la mancata verifica degli impianti di messa a terra. Specifiche in questo senso sono contenute nel D.Lgs. 81/08 e nelle successive modifiche del DLgs 106/09. Le sanzioni possono essere penali o amministrative, a seconda della gravità e dell’entità del reato.

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Sanzioni amministrative

Questo tipo di sanzione viene applicata quando non viene effettuata la manutenzione periodica su impianti di messa a terra, impianti di protezione scariche atmosferiche e impianti elettrici in zone con pericolo esplosione. Le sanzioni amministrative intervengono anche nel caso in cui ci sia un’ispezione e non si posseggono i verbali delle verifiche effettuate. Nello specifico in entrambi i casi è prevista una sanzione pecuniaria tra 500€ e 1800€.

Sanzioni penali

Le sanzioni penali sono previste in caso di:

  • mancata verifica degli impianti di messa a terra;
  • mancata valutazione del rischio fulminazione;
  • mancata redazione del documento per il calcolo delle zone con pericolo esplosione;
  • mancanza di protezione dal rischio contatto;
  • mancanza di protezioni dalle sovratensioni.
 

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