Quando è obbligatorio il progetto dell’impianto elettrico?

   

Quando è obbligatorio il progetto dell’impianto elettrico?

In questo articolo verranno presentati tutti i casi per cui è obbligatorio progettare l’impiantoQuando è obbligatorio il progetto dell'impianto elettrico

Il progetto dell’impianto elettrico viene redatto da un tecnico abilitato e regolarmente iscritto all’Albo. Quando è obbligatorio il progetto dell’impianto elettrico?

L’art. 1 del DM 37/08 indica a quali tipologie di impianti e a quale settore tecnico il decreto si rivolge:

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto e’ connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

  • a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
  • b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

L’art. 5 del DM 37/08 invece definisce i casi in cui il progetto dell’impianto elettrico è obbligatorio.

Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

  • a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 KW o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di superficie superiore a 400 mq;
  • b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  • c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 KW o qualora la superficie superi i 200 mq;
  • d) impianti elettrici relativi ad unita’ immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
  • e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

In grassetto vi sono sottolineate, tutte le casistiche che rispondono alla domanda: quando è obbligatorio il progetto dell’impianto elettrico.

 

 

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