Sicurezza Impianti Elettrici – Valutazione Rischi d.lgs. 81/08

   

Sicurezza Impianti elettrici: Il Consiglio Nazionale dei Periti  Industriali (CNPI) ha pubblicato una linea guida inerente alla verifica e al controllo degli impianti elettrici. La linea guida è rivolta ai datori di lavoro ed ai professionisti.

7° LINEA GUIDA DEL CNPI

Sicurezza Impianti Elettrici - Valutazione Rischi d.lgs. 81/08

La 7° linea guida del CNPI fornisce al datore di lavoro le misure necessarie (manutenzione) da mettere in campo per mantenere efficiente il proprio impianto elettrico, assicurando un adeguato livello di sicurezza a beni e persone.

A CHI SI RIVOLGE LA LINEA GUIDA SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI?

Questa linea guida come già detto si rivolge in primis al datore di lavoro fornendogli uno strumento utile con il quale mantenere o ripristinare il proprio impianto elettrico alle condizioni di conservazione e di efficienza necessaria ai fini della sicurezza. Secondo quanto indicato nel D.M. 37/08 la manutenzione è OBBLIGATORIA per tutti i proprietari e/o responsabili di impianti elettrici.

GUIDA CNPI SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI (Immagini)

GUIDA CNPI SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI (file PDF)

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SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI: RIEPILOGO DELLA NORMATIVA VIGENTE

Il datore di lavoro (oppure il responsabile dell’impianto elettrico) deve adoperare le misure necessarie a conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente, tenendo conto delle istruzioni fornite dall’impresa installatrice che ha realizzato gli impianti elettrici (e che ha redatto la dichiarazione di conformità, a proposito qui un software free dichiarazione di conformità) e dai fabbricanti delle apparecchiature installate (art. 8, comma 2 DM 37/08).

In aggiunta agli articoli del Codice Civile e altre leggi, il d.lgs. 81/2008 (art. 15, lettera z) stabilisce che la manutenzione nei luoghi di lavoro degli ambienti, delle attrezzature, delle macchine e degli impianti è una misura indispensabile per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Secondo l’art.10, comma 1 del DM 37/08, la manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’art.1 non comporta la redazione del progetto, né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo di cui all’art.8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3 (manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi).

Mentre la Norma CEI 64-8/6 all’articolo 62.1.4 stabilisce che i risultati delle verifiche periodiche di un impianto elettrico, o di una sua parte, devono essere registrati, l’art.86, comma 1 del d.lgs. 81/2008 stabilisce che l’esito dei controlli deve essere contenuto in un registro tenuto a disposizione degli organi di vigilanza, da non confondere con quello delle verifiche periodiche previsto dal dpr 462/2001, che possono essere eseguite solo da organismi abilitati è che ha una finalità diversa dalla verifica ai fini della manutenzione.

 

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